FAQ – Domande frequenti

Ultimo aggiornamento 12 dicembre 2021.

Indice delle FAQ

  1. E’ obbligatoria l’iscrizione all’Albo per poter esercitare la Professione di Assistenti Sociale?
  2. Qual è l’importo della tassa annuale?
  3. Come posso pagare la tassa annuale?
  4. Cosa succede se non pago la tassa annuale?
  5. Se non pago la tassa annuale vengo automaticamente cancellata/o dall’Albo? 
  6. Si può detrarre dalla denuncia dei redditi la tassa annuale?
  7. E’ obbligatorio pagare l’assicurazione?
  8. Esiste una Cassa Previdenziale per gli Assistenti Sociali?
  9. Esiste il Mansionario per Assistenti Sociali?
  10. Esiste un tariffario per gli Assistenti Sociali?
  11. Chi è in possesso della Laurea Triennale, può utilizzare il titolo di Dottore?
  12. Con l’abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale Specialistica e l’iscrizione  all’Albo sez. A, è possibile firmare come “Assistente Sociale Specialista”?
  13. Una volta effettuato l’esame di stato di abilitazione per ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA (con conseguente iscrizione all’albo A), potrei accedere anche  ai concorsi banditi per assistente sociale (sez.B dell’albo)?
  14. Posso sostenere direttamente l’esame di Stato per l’iscrizione alla sezione A o devo prima sostenere quello per l’iscrizione alla sezione B? 
  15. Quali sono i fondamenti del segreto professionale?
  16. L’assistente sociale può svolgere la libera professione?
  17. Qual è l’iter per il riconoscimento in Italia del titolo di studio conseguito all’estero?
  18. Devo partecipare ad un concorso pubblico e mi chiedono il certificato di iscrizione all’Albo: cosa devo fare?    
  19. Quali lauree consentono l’iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali?
  20. Dopo aver superato l’esame di Stato per l’esercizio della professione di Assistente Sociale, c’è un termine per l’iscrizione all’albo?
  21. Si può essere iscritti all’Albo degli Assistenti Sociali e, contestualmente ad altri albi professionali?
  22. Si può essere iscritti all’Albo degli Assistenti Sociali e, contestualmente a registri professionali di altre Regioni?
  23. Se mi accorgo che un collega non risulta iscritto all’Albo professionale, cosa devo fare?
  24. Come ci si iscrive all’Albo professionale?
  25. Chi deve provvedere al versamento della Tassa EDISU?
  26. All’Albo professionale di quale Regione posso iscrivermi? 
  27. Come faccio a chiedere il trasferimento da un Ordine ad un altro?  
  28. Come avviene il passaggio dalla sezione B alla sezione A?
  29. E’ possibile iscriversi all’Ordine degli Assistenti Sociali essendo residente all’estero e avendo avuto il  riconoscimento in Italia del titolo conseguito all’estero?
  30. Cancellazione dall’Albo: procedura.
  31. Sono iscritto all’Ordine ma non esercito la professione. Se mi cancello e volessi reiscrivermi devo sostenere nuovamente l’esame di Stato? Quanto mi costa la reiscrizione?
  32. Sono stato iscritto all’Ordine diversi anni fa, posso reiscivermi?
  33. Che doveri ha l’assistente sociale nei confronti del proprio Ordine?
  34. Sono iscritto all’Ordine da oltre due anni ma non riesco ad esercitare la professione. Posso sospendere l’iscrizione?
  35. Sono iscritto all’Ordine da anni ma non riesco ad inserirmi nel mondo della professione. Sono preoccupato rispetto all’obbligo della formazione continua. Cosa posso fare per mantenere comunque l’iscrizione?
  36. Ho cambiato residenza da poco: cosa devo fare?
  37. Ho cambiato lavoro da poco: cosa devo fare?
  38. Cosa succede se non ho un indirizzo di Posta elettronica certificata?

 

FAQ 1 – E’ obbligatoria l’iscrizione all’Albo per poter esercitare la Professione di Assistenti Sociale?

L’iscrizione all’Albo è obbligatoria indipendentemente dalle modalità con le quali la professione si svolge (Libera Professione, Lavoro dipendente, soci di cooperativa, volontariato, ecc, ecc).

FAQ 2 – Qual è l’importo della tassa annuale?
Il contributo annuale è fissato in € 149,00 (centoquarantanove). La scadenza del pagamento per il 2022 è stata fissata al 30 aprile.
A tutti gli iscritti viene inviato, tramite posta elettronica certificata, la comunicazione con allegato il bollettino premarcato. In caso di richieste di cancellazione queste devono pervenire entro il 1° dicembre per non pagare la quota dell’anno successivo. Il pagamento può essere fatto unicamente con la modalità PagoPa.

FAQ 3 – Come posso pagare la tassa annuale?

Attraverso il sistema pagoPA® è possibile effettuare il pagamento con le seguenti modalità: presso le banche e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc).

L’elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile Home – pagoPA. Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre, presenti sulla stampa dell’avviso.

FAQ 4 – Cosa succede se non pago la tassa annuale?

La normativa in materia equipara la quota di iscrizione agli Ordini o Collegi Professionali ad un credito esigibile al pari di altri tributi (ad es. bollo di circolazione), pertanto, in caso di mancato versamento, ne consegue la perseguibilità sul piano amministrativo. In caso di mancato versamento entro la data fissata alla quota verrà applicata la maggiorazione prevista dalla legge.

FAQ 5 – Se non pago la tassa annuale vengo automaticamente cancellata/o dall’Albo?

No, la cancellazione va espressamente richiesta per iscritto (modulo scaricabile nella sezione modulistica). Il mancato versamento della quota annuale attiva le procedure di morosità e recupero forzoso dei crediti. Si precisa che la richiesta di cancellazione pervenuta oltre il 1° dicembre comporta il versamento integrale della quota per l’anno successivo. La cancellazione dall’Albo decorre dalla data di recepimento con delibera di Consiglio della richiesta presentata dall’interessato e inibisce l’esercizio della professione in qualsiasi forma. Il nuovo Codice deontologico, in vigore dal 1 giugno 2020, prevede la sospensione amministrativa in presenza di un mancato pagamento per due annualità. Non è possibile richiedere la cancellazione dall’Albo in presenza di un procedimento disciplinare aperto.

FAQ 6 – Si può detrarre dalla denuncia dei redditi la tassa annuale?
La quota versata all’Ordine è un costo afferente l’attività professionale e, in quanto tale, può essere dedotta solo dai titolari di partita IVA. Coloro che percepiscono reddito di lavoro dipendente o lavoro assimilato, non possono dedurla.

FAQ 7 – E’ obbligatorio pagare l’assicurazione?
Al  momento è obbligatoria solo per i liberi professionisti ma è consigliabile per tutti.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Consiglio Nazionale FAQ – CNOAS

FAQ 8 – Esiste una Cassa Previdenziale per gli Assistenti Sociali?
Non esiste ancora la Cassa Previdenziale specifica per gli Assistenti Sociali. Per ora si possono effettuare i versamenti all’INPS  per coloro che effettuano prestazioni professionali autonome e temporanee.

FAQ 9 – Esiste il Mansionario per Assistenti Sociali?
Non esiste il Mansionario per gli Assistenti Sociali poichè le professioni ordinate non possono essere ricondotte all’esecuzione di mansioni.

Si può fare riferimento al D.P.R. 328/01 art. 21 (attività professionali) dove si definiscono i compiti per gli iscritti alla sez. A e alla sez. B.
Ai sensi del secondo comma dell art. 21 del D.P.R. 328/2001 formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sez B:

  1. attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in tutte le fasi dell intervento sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di volontariato e del terzo settore;
  2. compiti di gestione, di collaborazione all organizzazione e alla programmazione, coordinamento e direzione di interventi specifici nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
  3. attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;
  4. attività didattico formativa connessa al servizio sociale e supervisione del tirocinio di studenti dei corsi di laurea della classe 6 Scienze del servizio sociale;
  5. attività di raccolta ed elaborazione di dati sociali e psicosociali ai fini di ricerca.

Ai sensi dell art. 21 del D.P.R. 328/01 formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sez. A:

    1. elaborazione e direzione di programmi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
    2. pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
    3. direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
    4. analisi e valutazione della qualità degli interventi nei servizi e nelle politiche del servizio sociale;
    5. supervisione dell’attività di tirocinio degli studenti dei Corsi di Laurea Specialistica della classe 57/S.

Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali:

  1. ricerca sociale e di servizio sociale;
  2. attività didattico-formativa connessa alla programmazione e gestione delle politiche del servizio sociale.

FAQ 10 – Esiste un tariffario per gli Assistenti Sociali?

Le recenti normative hanno abrogato per tutti gli ordini professionali il tariffario e l’Ordine nazionale, in conformità al Decreto Legge n. 140 del 20.7.2012, ha depositato presso il Ministero della Giustizia, per l’approvazione, il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 24.1.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.3.2012 n. 27”. Il documento, in fase di valutazione a cura del Ministero della Giustizia, è importante non più per le tariffe che sono state abrogate per tutte le professioni, quanto come indicatore per la liquidazione dei compensi. Sarà nostra cura provvedere alla pubblicazione non appena verrà approvato dal Ministero della Giustizia.

Si riporta qui sotto, a titolo puramente “storico”, il tariffario approvato dal precedente Consiglio Nazionale nella seduta del 21 marzo 2003 mai entrato in vigore.

 Tariffa Professionale degli Assistenti Sociali e degli Assistenti Sociali Specialisti

FAQ 11 – Chi è in possesso della Laurea Triennale, può utilizzare il titolo di Dottore?

Il Ministero dell’Università, Ufficio Legislativo, con nota del 15.01.2003, prot. 168.3.26 ha precisato che la qualifica accademica di “dottore” spetta, ai sensi dell’ar t. 48, comma 3 del Regio Decreto 4 giugno 1938, n. 1269, anche ai laureati in base al vigente ordinamento (lauree di I e II livello, introdotte dalla L. 1515/97 n. 127). Il titolo accademico di dottore spetta, pertanto, a chiunque consegue il titolo di laurea (triennale o quinquennale). L’iscrizione alla sezione A in virtù della norma transitoria del DPR 328/01, od anche i titoli rilasciati prima del DPR 14/87 e poi convalidati presso le università, pur se oggettivamente parificati per l’accesso al lavoro, non danno diritto all’utilizzo del titolo di “dottore”.

FAQ 12 – Con l’abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale Specialistica e l’iscrizione  all’Albo sez. A, è possibile firmare come “Assistente Sociale Specialista”?
Vista la normativa contenuta nel D.P.R. n. 328/01 nulla impedisce l’utilizzo della firma di “Assistente Sociale Specialista”, a coloro i quali hanno sostenuto con esito positivo l’esame di stato e/o si sono iscritti alla sezione A dell’Albo professionale. E’ da precisare che, stante i contratti attuali, l’appartenenza alla sezione A dell’Albo professionale non comporta automaticamente la possibilità di un avanzamento di carriera o di una corrispondenza economica diversa.

FAQ 13 – Una volta effettuato l’esame di stato di abilitazione per ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA (con conseguente iscrizione all’albo A), potrei accedere anche  ai concorsi banditi per assistente sociale (sez.B dell’albo)?

Risponde l’avv. Luigi Di Filippo, legale interpellato dal Consiglio Nazionale:
L’art. 21 del D.P.R. 05.06.2001 n. 328 indica al comma 1. le attività professionali degli iscritti nella sezione A dell’albo e al comma 2. quelle degli iscritti nella sezione B dell’albo stesso.
Il comma 1. dell’art. 21 recita testualmente: “Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A … oltre le attività indicate nel comma 2., le seguenti …”.
La normativa regolamentare del D.P.R. 328/01 attribuisce pertanto agli iscritti nella sezione A non solo le attività specifiche di tale sezione ma anche le attività degli iscritti alla sezione B.
In linea generale pertanto ritengo che l’iscrizione nella sezione A dell’albo costituisca titolo professionale che consente la partecipazione anche ai concorsi banditi per gli iscritti nella sezione B.
In linea particolare occorre tener presente che di norma i titoli professionali richiesti per la partecipazione a pubblico concorso sono indicati nel relativo bando, e che nel caso di omessa indicazione di titoli idonei all’accesso alla qualifica funzionale oggetto del concorso, o equiparati o ragionevolmente equiparabili a quelle indicate nel bando con riferimento all’attività oggetto del concorso, è necessario che l’interessato che intende comunque presentare domanda di partecipazione e di fatto la presenta contesti il bando con ricorso all’autorità giudiziaria competente entro il termine di legge dalla sua pubblicazione e quindi l’eventuale provvedimento di esclusione.

FAQ 14 – Posso sostenere direttamente l’Esame di Stato per l’iscrizione alla Sezione A o devo prima sostenere quello per l’iscrizione alla sezione B?

Mi sono laureata in servizio sociale (L-39) nel 2017, e attualmente sto per iniziare il secondo anno di specialistica in politiche e servizi sociali (L-87). A fine triennale non ho sostenuto l’esame di stato per l’albo B, perché vorrei sostenere direttamente l’esame per l’albo A a fine studi magistrali. E’ possibile fare direttamente l’esame per l’albo A senza fare quello dell’albo B?

Certamente è possibile sostenere solo l’Esame di Stato per l’iscrizione alla Sezione A. Si ricorda che la sola laurea in L-39 o L-87 non è titolo abilitante all’esercizio della professione. In attesa di sostenere l’Esame di Stato e di iscriversi successivamente all’Albo professionale, potrà dichiararsi laureata in Servizio Sociale ma non Assistente Sociale.

FAQ 15 – Quali sono i fondamenti del segreto professionale?

Il segreto professionale è l’obbligo a non rivelare le informazioni aventi natura di segreto, apprese all’interno del rapporto fiduciario. Si rimanda sul punto al sito del CNOAS.

Segreto Professionale – CNOAS

FAQ 16 – L’assistente sociale può svolgere la libera professione?

Si rimanda sul punto al sito del CNOAS.

Libera Professione – CNOAS

FAQ 17 – Qual è l’iter per il riconoscimento in Italia del titolo di studio conseguito all’estero?

Le informazioni e la modulistica sono disponibili sul  sito del Ministero della Giustizia ai seguenti link:

  • Titoli professionali: riconoscimento titoli conseguiti in Paesi Ue: Ministero giustizia
  • Titoli professionali: riconoscimento titoli conseguiti in Paese extra-comunitari: Ministero giustizia

 

FAQ 18 – Devo partecipare ad un concorso pubblico e mi chiedono il certificato di iscrizione all’Albo: cosa devo fare?                                                     

Giungono frequentemente in segreteria richieste di rilascio di certificati di iscrizioni all’albo finalizzati alla partecipazione a concorsi pubblici. In base all’art 15 della legge n. 183/2011,  recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)” che ha quale obiettivo ultimo la completa “decertificazione” del rapporto tra la pubblica amministrazione ed i cittadini, tutti i certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni (e gestori di pubblici servizi) quindi anche dall’Ordine Assistenti Sociali, dovranno riportare la locuzione: ” il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” e la mancata apposizione della citata dicitura costituisce violazione dei doveri d’ufficio a carico del responsabile ai sensi del comma 2, lettera c-bis), dell’articolo 74 del D.P.R. n. 445/2000. Ne consegue che, per partecipare a concorsi pubblici, gli iscritti NON hanno bisogno di richiedere all’Ordine i relativi certificati di iscrizione.  Attesteranno la loro iscrizione mediante la sola auto-certificazione.

FAQ 19 – Quali lauree consentono l’iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali?

L’iscrizione all’Albo è consentita solo per i laureati in classe 6 (oggi classe 39) e in classe 57/s delle lauree specialistiche (oggi classe 87 della lauree magistrali). E’ possibile presentare domanda di iscrizione dopo aver superato l’esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione.

FAQ 20 – Dopo aver superato l’esame di Stato per l’esercizio della professione di Assistente Sociale, c’è un termine per l’iscrizione all’albo?
Per l’iscrizione all’Albo non ci sono termini di tempo, dall’anno 2019 per decisione del Consiglio non è più prevista l’agevolazione per chi si iscrive entro sei mesi, dal  superamento dell’esame di Stato, con esonero del pagamento del contributo dell’anno in corso.

FAQ 21 – Si può essere iscritti all’Albo degli Assistenti Sociali e, contestualmente ad altri albi professionali?

Si, la normativa relativa all’Albo degli assistenti sociali non indica incompatibilità di sorta. Tuttavia è bene accertarsi che anche la normativa dell’altro Albo non preveda limiti.

FAQ 22 – Si può essere iscritti all’Albo degli Assistenti Sociali e, contestualmente a registri professionali di altre Regioni?

Si, la normativa relativa all’Albo degli assistenti sociali non indica incompatibilità di sorta. Tuttavia è bene accertarsi che anche la normativa dell’altro registro regionale non preveda limiti.

FAQ 23 – Se mi accorgo che un collega non risulta iscritto all’Albo professionale, cosa devo fare?

L’articolo 55 del Codice Deontologico stabilisce che “L’assistente sociale deve segnalare per iscritto all’Ordine l’esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza”. L’Ordine, successivamente alla segnalazione, si attiverà per la verifica di quanto segnalato e per le azioni conseguenti a tutela della professione e dei cittadini.

FAQ 24 – Come ci si iscrive all’Albo professionale?

Dalla sezione Modulistica del nostro sito è scaricabile il modello di domanda che va compilato in ogni sua parte e spedito con raccomandata a/r (o recapitato a mano) alla sede dell’Ordine in via Fabro 2 – Torino. Alla domanda è necessario allegare le ricevute di versamento indicate nel modulo.

FAQ 25 – Chi deve provvedere al versamento della Tassa EDISU?

Al versamento sono tenuti coloro che conseguono l’abilitazione all’esercizio professionale, provvisti di titolo di studio accademico rilasciato da uno degli Atenei aventi sede legale in Piemonte. Il pagamento di 103,29 euro (da intestare a EDISU PIEMONTE Via Madama Cristina 83, 10126 – Torino) deve essere effettuato esclusivamente tramite la procedura Pago PAPago PA è il sistema di pagamento elettronico realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. Il pagamento della tassa di abilitazione professionale viene richiesto al momento dell’iscrizione all’Albo.

 

FAQ 26 – All’Albo professionale di quale Regione posso iscrivermi? 

Devi iscriverti all’Albo regionale in base alla tua residenza anagrafica. Come disposto dal Codice  deontologico dell’Assistente sociale in  vigore dal 1 giugno 2020.

Responsabilità verso la professione

Titolo VIII
Capo I – Rapporto con l’Ordine professionale
70. È opportuno che l’iscrizione all’Albo del professionista segua il suo domicilio professionale prevalente, al fine di agevolare l’accessibilità alla funzione disciplinare da parte dei cittadini e le funzioni di controllo attribuite all’Ordine, fermo restando quanto disposto in merito dal Consiglio Nazionale dell’Ordine.

FAQ 27 – Come faccio a chiedere il trasferimento da un Ordine ad un altro?  

Il trasferimento nell’Albo di altro Ordine Regionale è disposto a domanda dell’interessato in caso di trasferimento della sua residenza o domicilio professionale in una Regione diversa da quella che costituisce l’ambito territoriale dell’Ordine di Iscrizione.
La domanda deve essere presentata all’Ordine regionale verso cui si chiede il trasferimento e trasferita alla Segreteria dell’Ordine che ne verifica la presenza della marca da bollo e del motivo della richiesta di trasferimento. La richiesta di trasferimento non è possibile in presenza di un procedimento disciplinare in corso.

La Segreteria predispone il fascicolo di trattazione con tutti gli atti necessari, verificando il reale trasferimento di residenza o di domicilio professionale, attraverso una specifica nota indirizzata via pec all’Amministrazione competente.

Dopo l’accertamento del requisito che dà titolo all’iscrizione all’Albo dell’Ordine regionale, si invia una nota all’Ordine di provenienza, comunicando la volontà dell’iscritto di trasferirsi e rimanendo in attesa del nulla osta al trasferimento e del relativo fascicolo cartaceo.

FAQ 28 – Come avviene il passaggio dalla sezione B alla sezione A?

E’ possibile richiedere il passaggio dalla sezione B alla sezione A dell’Albo, previo superamento dell’Esame di Stato. Dalla sezione Modulistica del nostro sito è scaricabile il modello di domanda che va compilato in ogni sua parte e spedito (o recapitato a mano) alla sede dell’Ordine in via Fabro 2 – Torino. Alla domanda è necessario allegare le ricevute di versamento indicate nel modulo.’

L’interessato dovrà pagare, all’atto della richiesta di passaggio, la tassa governativa all’Ufficio del Registro. Non dovrà pagare la quota di prima iscrizione all’Ordine professionale e pagherà la quota di iscrizione annuale alla scadenza prevista.

FAQ 29 – E’ possibile iscriversi all’Ordine degli Assistenti Sociali essendo residente all’estero e avendo avuto il  riconoscimento in Italia del titolo conseguito all’estero?
Per iscriversi all’albo degli Assistenti Sociali occorre la residenza italiana e il codice fiscale. In mancanza di questi occorre eleggere domicilio in Italia. La domanda di iscrizione dovrà, quindi, essere presentata all’Ordine regionale competente in base al domicilio eletto. Esistono casi particolari di trasferimento temporanei all’Estero e si ritiene che questi possano continuare a mantenere la già acquisita iscrizione all’Ordine.

FAQ 30 – Cancellazione dall’Albo: procedura.
Con atto n. 469 del 06.11.2021 il Consiglio ha deliberato di individuare, dall’anno corrente (2021), il 1° dicembre quale data ultima entro la quale gli iscritti possono eventualmente richiedere la cancellazione dall’Albo professionale regionale e non pagare la quota dell’anno successivo. La domanda di cancellazione, può essere consegnata a mano, spedita per posta. La cancellazione dall’Albo decorre dalla data di recepimento con delibera di consiglio della richiesta dell’interessato e inibisce l’esercizio della professione. Ricordiamo che non è possibile presentare domanda di cancellazione se è in atto un procedimento disciplinare. Se presentata, verrà respinta con delibera di Consiglio e dovrà essere ripresentata alla conclusione dell’iter del procedimento disciplinare. Il Modulo domanda di cancellazione è disponibile sul nostro sito alla sezione modulistica.

FAQ 31 – Sono iscritto all’Ordine ma non esercito la professione. Se mi cancello e volessi reiscrivermi devo sostenere nuovamente l’esame di Stato? Quanto mi costa la reiscrizione?

Alla luce della normativa attuale chi ha superato l’esame di Stato può reiscriversi senza doverlo nuovamente sostenere. In caso di reiscrizione dovrai pagare i contributi previsti per la prima iscrizione, fatta eccezione per il pagamento della tassa di abilitazione professionale, richiesto al momento della prima iscrizione all’Albo, come stabilito dall’Edisu.

FAQ 32 – Sono stato iscritto all’Ordine diversi anni fa, posso reiscrivermi?

La domanda di reiscrizione all’albo da parte di un iscritto che si era precedentemente cancellato, deve essere trattata come nuova istanza di iscrizione, corredata quindi di tutta la documentazione necessaria prevista per le nuove iscrizioni.

Vanno pertanto versate nuovamente le tasse relative e va seguita la procedura di accertamento del possesso dei requisiti, al momento della domanda di reiscrizione.

In presenza della richiesta di reiscrizione da parte di soggetti sprovvisti del titolo di studio e dell’abilitazione professionale previsti dall’art. 24 del DPR 328/2001, la domanda dovrà essere rigettata.

Il tema delle reiscrizioni è stato oggetto di richieste di chiarimento da parte di alcuni Consigli regionali al Consiglio nazionale che ha avuto più volte modo di esprimere il proprio indirizzo nei termini confermativi espressi anche recentemente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1173 del 2014, nella quale è ribadito il concetto per cui un professionista deve essere in possesso dei titoli richiesti dalle disposizioni normative del momento in cui chiede di essere reiscritto.

Dovendosi ritenere conclusa la fase nella quale potevano essere valide le disposizioni transitorie e finali che hanno consentito in passato la fruizione di deroghe rispetto ai titoli di studio richiesti dal DPR 328/01, non è più possibile derogare alla verifica dei titoli espressamente richiesti dalle norme di cui all’art. 9 del decreto 11 ottobre 1994 n. 615, dettate dalla necessità di elevare il percorso formativo e migliorare la qualificazione dei professionisti.

Tale posizione è stata recentemente ribadita dal Consiglio nazionale e prevista nel “Manuale delle procedure dei Consigli regionali”, delibera CNOAS 208/2018, adottato con delibera n. 193 del 29 giugno 2018 dal Croas Piemonte.

FAQ 33 – Che doveri ha l’assistente sociale nei confronti del proprio Ordine?

I rapporti dell’iscritto con il Consiglio dell’Ordine sono precisati nell’art. 64 del Codice Deontologico: L’assistente sociale ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza per l’attuazione delle finalità istituzionali. Deve inoltre fornire i propri dati essenziali aggiornati ed elementi utili alla costruzione della banca dati dei professionisti. Ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti di sua conoscenza relativi all’esercizio professionale che richiedano iniziative o interventi dell’Organo, anche diretti alla sua personale tutela.

FAQ 34 – Sono iscritto all’Ordine da oltre due anni ma non riesco ad esercitare la professione. Posso sospendere l’iscrizione?

Non esiste la “sospensione”. Se ritieni di volerti cancellare potrai farlo seguendo la procedura descritta nel sito dell’Ordine

link: Cancellazione – Ordine Assistenti Sociali Piemonte (oaspiemonte.org).

FAQ 35 – Sono iscritto all’Ordine da anni ma non riesco ad inserirmi nel mondo della professione. Sono preoccupato rispetto all’obbligo della formazione continua. Cosa posso fare per mantenere comunque l’iscrizione?

L’Ordine Assistenti Sociali del Piemonte ha messo in campo ogni sforzo per venire incontro ai colleghi disoccupati. Se chiedi l’esonero per mancato esercizio attraverso l’area riservata, avrai un esonero parziale, dovrai comunque conseguire i restanti crediti di cui 5 deontologici per ogni anno.

FAQ 36 – Ho cambiato residenza da poco: cosa devo fare?
Puoi modificare i dati della residenza in autonomia direttamente dalla tua area riservata.

FAQ 37 – Ho cambiato lavoro da poco: cosa devo fare?
Puoi modificare i dati in autonomia direttamente dalla tua area riservata.

FAQ 38 – Cosa succede se non ho un indirizzo si Posta elettronica certificata?

L’art. 16, comma 7 del Decreto Legge n. 185 del 2008 ha introdotto l’obbligo per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato di comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio domicilio digitale. Con il Decreto Legge n. 76 del 2020 viene modificato l’art. 16, comma 7 bis, del Decreto Legge n. 185/2008. A seguito della modifica normativa, in caso di mancata comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, il professionista “è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”. Per tale motivo il mancato possesso di una casella PEC (che comunque deve essere comunicato all’Ordine previo inserimento nella propria area riservata) costituisce illecito amministrativo che sarà sanzionato con sospensione amministrativa dall’esercizio della professione.