Faq – Domande frequenti
E’ obbligatoria l’iscrizione all’Albo per poter esercitare la Professione di Assistenti Sociale?
Sia che si eserciti la Libera Professione sia come dipendente l’iscrizione all’Albo è obbligatoria, anche nei casi di esercizio della professione a livello volontaristico.
E’ obbligatorio pagare l’assicurazione?
Al momento non è obbligatoria, ma è consigliabile. La scadenza del pagamento è prevista nel mese di ottobre di ogni anno. Maggiori informazioni sono disponibili sul nostro sito o sul sito del Nazionale..
Esiste il Mansionario per Assistenti Sociali?
Per il momento non esiste il Mansionario per gli Assistenti Sociali ma si può fare riferimento al D.P.R. 328/01 art. 21 (attività professionali) dove si definiscono i compiti per gli iscritti alla sez. A e alla sez. B
Ai sensi del secondo comma dell art. 21 del D.P.R. 328/2001 formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sez B:
- attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in tutte le fasi dell intervento sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di volontariato e del terzo settore;
- compiti di gestione, di collaborazione all organizzazione e alla programmazione, coordinamento e direzione di interventi specifici nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
- attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;
- attività didattico formativa connessa al servizio sociale e supervisione del tirocinio di studenti dei corsi di laurea della classe 6 Scienze del servizio sociale;
- attività di raccolta ed elaborazione di dati sociali e psicosociali ai fini di ricerca.
Ai sensi dell art. 21 del D.P.R. 328/01 formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sez. A:
- elaborazione e direzione di programmi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
- pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
- direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
- analisi e valutazione della qualità degli interventi nei servizi e nelle politiche del servizio sociale;
- supervisione dell’attività di tirocinio degli studenti dei Corsi di Laurea Specialistica della classe 57/S.
- ricerca sociale e di servizio sociale;
- attività didattico-formativa connessa alla programmazione e gestione delle politiche del servizio sociale.
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali:
Qual è l’importo della tassa annuale?
Il contributo annuale è fissato in € 127,00 (centoventisette/00), scadenza pagamento 28 febbraio.
A tutti gli iscritti viene inviato, tramite posta, la comunicazione con allegato il bollettino premarcato.
Si può detrarre dalla denuncia dei redditi la tassa annuale?
La quota versata all’Ordine è un costo afferente l’attività professionale e, in quanto tale, può essere
dedotta solo dai titolari di partita IVA.
Coloro che percepiscono reddito di lavoro dipendente o lavoro assimilato, non possono dedurla.
Esiste una Cassa Previdenziale per gli Assistenti Sociali?
Non esiste ancora la Cassa Previdenziale specifica per gli Assistenti Sociali. Per ora si possono effettuare i versamenti all’INPS per coloro che effettuano prestazioni professionali autonome e temporanee..
Cancellazione dall’Albo: procedura.
La domanda di cancellazione, può essere consegnata a mano, spedita per posta o via fax . Si precisa che la richiesta di cancellazione pervenuta al protocollo dell’Ordine oltre la scadenza del pagamento della quota annuale (28 febbraio) comporterà il versamento integrale della stessa. La cancellazione dall’Albo decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dall’interessato e inibisce l’esercizio della professione.Il Modulo domanda di cancellazione è disponibile sul nostro sito alla sez. ISCRIZIONI/TRASFERIMENTI/……
Esiste un tariffario per gli Assistenti Sociali?
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali, ha approvato, nella seduta del 21 marzo 2003, la TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E DEGLI ASSISTENTI SOCIALI SPECIALISTI ed ha successivamente provveduto ad inviarla al Ministero della Giustizia per la relativa approvazione ai sensi dell’art.18 del D.M. Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615.
Il Consiglio Nazionale peraltro, nelle more di tale approvazione, ha recentemente deciso di pubblicare il tariffario sul proprio sito Internet http://www.cnoas.it/tariffario.php al fine di consentirne la consultazione da parte dei colleghi; è necessario però che chiunque consulti il tariffario sia consapevole che fino alla sua approvazione da parte del ministero vigilante, le tariffe ivi contenute non possono essere considerate vincolanti.
Il lavoro autonomo: quali le tipologie e gli adempimenti?
| Collaborazione coordinata e continuativa Collaborazione occasionale |
Sottoscrizione del contratto Il contributo previdenziale INPS- Iscrizione Gestione Separata La ritenuta d’acconto IRPEF La ritenuta d’acconto IRPEF |
| Attività individuale Attività in uno studio associato |
L’apertura della partita IVA Il contributo previdenziale La ritenuta d’acconto IRPEF Adempimenti contabili L’apertura della partita IVA |
Chi è in possesso della Laurea Triennale, può utilizzare il titolo di Dottore?
Il Ministero dell’Università, Ufficio Legislativo, con nota del 15.01.2003, prot. 168.3.26 ha precisato che la qualifica accademica di “dottore” spetta, ai sensi dell’art. 48, comma 3 del Regio Decreto 4 giugno 1938, n. 1269, anche ai laureati in base al vigente ordinamento (lauree di I e II livello, introdotte dalla L. 1515/97 n. 127). Il titolo accademico di dottore spetta, pertanto, a chiunque consegue il titolo di laurea (triennale o quinquennale).
L’esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale e assistente sociale specialista non possiede valore equipollente al titolo di laurea e laurea specialistica; solo questi ultimi, pertanto, danno diritto all’utilizzo del titolo di “dottore”.
Con l’abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale Specialistica e l’iscrizione all’Albo sez. A, è possibile firmare come “Assistente Sociale Specialistica”?
Vista la normativa contenuta nel D.P.R. n. 328/01 nulla impedisce l’utilizzo della firma di “Assistente Sociale Specialista”, a coloro i quali hanno sostenuto con esito positivo l’esame di stato e/o si sono iscritti alla sezione A dell’Albo professionale. E’ da precisare che, stante i contratti attuali, l’appartenenza alla sezione A dell’Albo professionale non comporta automaticamente la possibilità di un avanzamento di carriera o di una corrispondenza economica diversa.
Qual è l’iter per il riconoscimento all’estero del titolo di studio conseguito in Italia ?
Le informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito del Ministero della Giustizia
http://www.giustizia.it/professioni/titoli-esteri.htm
E’ possibile iscriversi all’Ordine degli Assistenti Sociali essendo residente all’estero e avendo avuto il riconoscimento in Italia del titolo conseguito all’estero?
Per iscriversi all’albo degli Assistenti Sociali occorre la residenza italiana e il codice fiscale. In mancanza di questi occorre eleggere domicilio in Italia. La domanda di iscrizione dovrà, quindi, essere presentata all’Ordine regionale competente in base al domicilio eletto.
Esistono casi particolari di trasferimento temporanei all’Estero e si ritiene che questi possano continuare a mantenere la già acquisita iscrizione all’Ordine.
Sono una laureata in SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE, e a breve conseguirò la laurea specialistica in PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI.
Non ho ancora fatto l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di ASSISTENTE SOCIALE (sez.B dell’albo), in quanto penso di concludere gli studi del II° liv. per poi fare l’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA (sez.A dell’albo).
A tal proposito vorrei un chiarimento: una volta effettuato l’esame di stato di abilitazione per ASSISSTENTE SOCIALE SPECIALISTA (con conseguente iscrizione all’albo A), potrei accedere anche ai concorsi banditi per assistente sociale (sez.B dell’albo)?
Risponde l’avv. Luigi Di Filippo, legale interpellato dal Consiglio Nazionale:
L’art. 21 del D.P.R. 05.06.2001 n. 328 indica al comma 1. le attività professionali degli iscritti nella sezione A dell’albo e al comma 2. quelle degli iscritti nella sezione B dell’albo stesso.
Il comma 1. dell’art. 21 recita testualmente: “Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A … oltre le attività indicate nel comma 2., le seguenti …”.
La normativa regolamentare del D.P.R. 328/01 attribuisce pertanto agli iscritti nella sezione A non solo le attività specifiche di tale sezione ma anche le attività degli iscritti alla sezione B.
In linea generale pertanto ritengo che l’iscrizione nella sezione A dell’albo costituisca titolo professionale che consente la partecipazione anche ai concorsi banditi per gli iscritti nella sezione B.
In linea particolare occorre tener presente che di norma i titoli professionali richiesti per la partecipazione a pubblico concorso sono indicati nel relativo bando, e che nel caso di omessa indicazione di titoli idonei all’accesso alla qualifica funzionale oggetto del concorso, o equiparati o ragionevolmente equiparabili a quelle indicate nel bando con riferimento all’attività oggetto del concorso, è necessario che l’interessato che intende comunque presentare domanda di partecipazione e di fatto la presenta contesti il bando con ricorso all’autorità giudiziaria competente entro il termine di legge dalla sua pubblicazione e quindi l’eventuale provvedimento di esclusione.
Dopo aver superato l’esame di Stato per l’esercizio della professione di Assistente Sociale, c’è un termine per l’iscrizione all’albo?
Per l’iscrizione all’Albo non ci sono termini di tempo, l’unica agevolazione per chi si iscrive entro tre mesi, dal superamento dell’esame di Stato, è l’esonero del pagamento del contributo dell’anno in corso di euro 127,00.
Sono una studentessa dell’ultimo anno di Servizio Sociale e ho terminato il tirocinio presso un Ospedale.
Vorrei saper se esiste una normativa di riferimento che regola il rapporto numerico Assistenti Sociali/ numero Utenti.
Purtroppo non ci risulta che esista normativa regionale in merito, il che sarebbe utile sia per la professione che per i cittadini.
Siamo al corrente che sia già stata fatta una indagine con lo stesso quesito da Lei posto, ma neppure le altre Regioni hanno stabilito criteri in tal senso.