Il procedimento disciplinare locale

Aggiornamento del 16 maggio 2021

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE LOCALE

Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell’albo degli assistenti sociali è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell’iscritto per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione (Art.1 C.1).

 

La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate l’inosservanza parziale o totale dei doveri professionali, anche se la condotta contestata non è intenzionale o è omissiva (Art.2 C.1).

La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline (Art.2 C.1).

 

L’azione disciplinare è esercitata dal Consiglio di Disciplina costituito presso il Consiglio regionale dell’Ordine nel cui Albo il professionista è iscritto (Art.3 C.1). Il Consiglio regionale di Disciplina opera…attraverso i Collegi di Disciplina (Art.3 C.2).

 

Il Consiglio di Disciplina ha il dovere di prendere in considerazione le segnalazioni provenienti da soggetti pubblici o da privati non anonimi (Art.3 C.5). Il procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto è promosso d’ufficio dal Consiglio territoriale di Disciplina quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi dell’art. 1 del presente Regolamento, o su richiesta del Pubblico Ministero (Art.3 C.6). Il Consiglio Regionale dell’Ordine che abbia notizia di fatti rilevanti ai sensi dell’art.1 del presente Regolamento a carico di un proprio iscritto deve darne pronta comunicazione al Consiglio di Disciplina (Art.3 C.7).

 

Entro 45 giorni dal ricevimento di un esposto, ovvero a seguito dell’assunzione di una iniziativa d’ufficio e prima di provvedere all’apertura formale del procedimento disciplinare a carico di un iscritto all’Ordine, il Presidente del Consiglio di Disciplina incarica con propria determina un Collegio per l’esamina del procedimento (Art.9 C.1).

Il Presidente del Collegio incaricato, entro 30 giorni, trasmette all’iscritto gli atti che lo riguardano e lo informa della possibilità di depositare documenti e/o memorie che possano fornire chiarimenti in ordine ai fatti denunciati, entro un termine di 20 giorni dalla ricezione (Art.9 C.2).

Il Presidente del Collegio, all’esito delle attività di cui al comma precedente, e comunque entro 60 giorni dalla data della determina di assegnazione dell’esposto al proprio Collegio, prospetta, attraverso una proposta motivata, l’apertura del procedimento ovvero l’archiviazione immediata (Art.9 C.3).

 

La delibera di apertura del procedimento disciplinare è assunta dal Collegio, deve essere debitamente motivata, contenere la composizione del Collegio, l’indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare, l’indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si assumano violate e la menzione che il segnalato ha facoltà di farsi assistere da un avvocato e/o da esperto di sua fiducia. La delibera è notificata al segnalato entro 15 giorni dalla data di assunzione. Ai soggetti che abbiano fatto pervenire notizia dei fatti contestati all’iscritto e al Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine è trasmessa unicamente la comunicazione dell’avvenuta apertura del procedimento, senza la delibera (Art.10 C.1).

 

Nel caso l’iscritto non abbia comunicato il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Consiglio Regionale dell’Ordine di appartenenza, unitamente alla deliberazione di apertura del procedimento, il Collegio trasmette all’iscritto l’invito a regolarizzare la propria posizione entro 7 giorni, pena l’integrazione del capo di incolpazione (Art.10 C.2).

 

L’iscritto sottoposto a procedimento disciplinare non può ottenere la cancellazione dall’Albo né il trasferimento presso altro Ordine Regionale dalla data di ricezione della segnalazione da parte del Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina fino alla conclusione del procedimento stesso e, in caso di interpello al Consiglio Nazionale di Disciplina, fino alla conclusione della procedura di ricorso (Art. 3 C.4).

 

Le fasi del Procedimento Disciplinare Locale sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale – Delibera del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali n. 74 del 24 aprile 2021 entrato in vigore il 7 maggio 2021.

 

Scarica qui:

Regolamento funzionamento procedimento disciplinare locale

Procedimento disciplinare locale – Linee guida sulle adunanze da remoto

 

REGOLAMENTI PRECEDENTI

Regolamento funzionamento procedimento disciplinare locale

Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale

 Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale (commentato)

 Linee guida Regolamento funzionamento procedimento disciplinare locale

Regolamento-per-il-funzionamento-del-procedimento-disciplinare-locale