Professione

Ordine e Attività

L’Ordine degli Assistenti sociali è stato istituito con la Legge 23 marzo 1993, n.84.  La stessa legge ha sancito l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo professionale per poter svolgere la professione di assistente sociale sia in regime di lavoro autonomo, sia in regime di lavoro dipendente.

L’Ordine raccoglie la comunità professionale e ne è la sua espressione, a tutela sia dei professionisti iscritti sia degli interessi di coloro che, quali utenti dei servizi sociali o clienti di professionisti assistenti sociali, debbono essere garantiti in ordine alle prestazioni ed alla qualità del servizio prestato. L’Ordine, che quindi cura interessi sociali generali propri dello Stato, ha la natura giuridica di ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

L’Ordine degli Assistenti sociali è articolato su base territoriale ed è pertanto costituito da 20 Ordini regionali e dal Consiglio Nazionale. Gli Ordini regionali, dotati ciascuno di un proprio Consiglio, curano la tenuta dell’albo, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni dei professionisti ed effettuandone la periodica revisione; spetta loro anche la funzione disciplinare. Il Consiglio nazionale è tenuto alla promozione e coordinamento delle attività degli Ordini regionali dirette alla tutela della dignità e del prestigio della professione, esprimendo anche pareri su questioni di carattere generale che interessano la professione stessa. Decide inoltre i ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini regionali in materia elettorale e disciplinare o riguardo l’iscrizione e la cancellazione dall’albo.

Le norme che regolano il funzionamento degli Ordini regionali e del Consiglio Nazionale, contenute nel DM 11 ottobre 1994, n. 615, vero e proprio regolamento di attuazione della Legge 84/93, sono state modificate e integrate dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

Tale normativa, stante la divisione in sezioni dell’Albo professionale, A degli Assistenti sociali specialisti e B degli Assistenti sociali, operata attraverso il D.P.R. 5 giugno 2001, n.328 a seguito della riforma universitaria del 1999, ha ripartito gli eletti tra gli iscritti appartenenti alle due sezioni, garantendo in tal modo la rappresentanza negli organismi dell’Ordine, a tutti gli iscritti all’Albo. La sentenza del Tar Lazio 5631/2014 (leggi) annulla il comma 1 dell’articolo 24 del DPR 6 giugno 2001 n. 328, ossia la norma che stabiliva che gli iscritti nell’albo, allora unitario, alla data di entrata in vigore del DPR 328/2001, e cioè all’1 settembre 2001, dovessero essere iscritti nella sez. B ed afferma il principio in base al quale devono essere iscritti nella sez. A.